Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/2005

Corte cost., ord. 24 giugno 2005, n. 246

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
246/2005
Data di deposito
24 giugno 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:246

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, ultimo periodo, legge n. 29 del 7 febbraio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 29483

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge stessa, nella parte in cui non prevede la ricongiungibilità di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata (o accreditata, o comunque dovuta e non prescritta) – esclusivamente – presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attività commerciali) gestite dall'INPS, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente, avanzando l'ipotesi che la questione sollevata possa essere ritenuta inammissibile, per essere il relativo 'petitum' oggetto di discrezionalità legislativa, propone a questa Corte un ventaglio di soluzioni possibili, che vanno dalla inammissibilità alla pronuncia additiva di principio. Pertanto, fra il dispositivo dell'ordinanza e la motivazione sussiste una incongruenza che rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. - Cfr., in proposito, ordinanze n. 108/1997 e n. 425/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe Di Paola, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Di Paola

Testo integrale

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