Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/2005
Corte cost., ord. 8 giugno 2005, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:230
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29448
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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