Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/2005
Corte cost., ord. 19 gennaio 2005, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/2005
- Data di deposito
- 19 gennaio 2005
- Data di decisione
- 11 gennaio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 59, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 63, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 29064
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nella parte in cui abroga l'intera legge n. 319 del 1976, nonché dell'articolo 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui depenalizza una fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali. Ed invero, la questione, riproposta dal giudice 'a quo', dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per 'ius superveniens', rappresentato dall’art. 23 del decreto legislativo n. 258 del 2000, per l’asserito contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, è motivata 'per relationem' alla precedente ordinanza, sull’assunto che la depenalizzazione in questione vieterebbe i criteri direttivi della legge delega n. 146 del 1994. Orbene, anche in ipotesi di restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché accerti la rilevanza della questione proposta a seguito di 'ius superveniens', l'ordinanza con la quale quest'ultimo ripropone la questione di costituzionalità, introduce un nuovo giudizio di legittimità costituzionale che non costituisce una prosecuzione di quello concluso con la restituzione degli atti. Conseguentemente, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell'atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette ad un apposito regime di pubblicità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 59, commi 5 e 6, e 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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