Corte costituzionale
Ordinanza n. 197/2005
Corte cost., ord. 10 maggio 2005, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 197/2005
- Data di deposito
- 10 maggio 2005
- Data di decisione
- 5 maggio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:197
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29400
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato in ordine all'infrazione al codice della strada (nella specie, guida in stato di ebbrezza) prevista come reato. Infatti l'ordinanza di remissione, in punto di non manifesta infondatezza della questione, è assolutamente priva di motivazione, poiché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, essa, per un verso, si connota per scarsa chiarezza nell'esposizione oltre che per lacunosità nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e, per altro verso, censura una norma inconferente, posto che risulta denunciato l'art. 218 del codice della strada, relativo alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, là dove la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato è disciplinata dall'art. 223, comma 3, dello stesso codice. - Sulla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato, v. citate ordinanze n. 194/2004 e n. 217/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Amelia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze