Corte costituzionale
Ordinanza n. 182/2005
Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 182/2005
- Data di deposito
- 4 maggio 2005
- Data di decisione
- 2 maggio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:182
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 5, bis introdotto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 2, decreto-legge n. 51 del 4 aprile 2002
- legge n. 106 del 7 giugno 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29383
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost.: a) l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 51 del 2002, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo la convalida del giudice; b) il «combinato disposto» dei commi 3 e 5-bis dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui il comma 3 prevede che il decreto di espulsione in esecuzione del quale viene adottato l'ordine di accompagnamento coattivo è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dell'impugnazione medesima. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 222 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Inoltre, di seguito a tale pronuncia, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, ha sostituito il citato comma 5-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento dello straniero alla frontiera deve essere comunicato immediatamente, e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente; che l'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida; che l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; che l'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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