Corte costituzionale

Ordinanza n. 182/2005

Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
182/2005
Data di deposito
4 maggio 2005
Data di decisione
2 maggio 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:182

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29383

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost.: a) l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 51 del 2002, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo la convalida del giudice; b) il «combinato disposto» dei commi 3 e 5-bis dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui il comma 3 prevede che il decreto di espulsione in esecuzione del quale viene adottato l'ordine di accompagnamento coattivo è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dell'impugnazione medesima. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 222 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Inoltre, di seguito a tale pronuncia, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, ha sostituito il citato comma 5-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento dello straniero alla frontiera deve essere comunicato immediatamente, e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente; che l'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida; che l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; che l'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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