Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2005
Corte cost., ord. 12 aprile 2005, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2005
- Data di deposito
- 12 aprile 2005
- Data di decisione
- 4 aprile 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- NEPPI MODONA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 14, come modificato, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 5-bis, decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002
- legge n. 27 del 21 febbraio 2003
- art. 9, comma 10, lettera c), legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 9, comma 14, lettera b), legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29341
E’ manifestamente inammissibile, a causa della carente descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale esclude che il condono tributario ivi disciplinato («definizione automatica per gli anni pregressi»: comma 14, lettera b, dell'art. 9) – e, conseguentemente, anche il beneficio della non punibilità per determinati reati, che conseguirebbe al perfezionamento della procedura (ultimo periodo del comma 10, lettera c) – si applichino nel caso di avvenuto esercizio dell'azione penale per gli anzidetti reati, «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione», sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Massima n. 29342
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 10, lett. c) e comma 14, lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale esclude che il condono tributario ivi disciplinato («definizione automatica per gli anni pregressi»: comma 14, lettera b, dell'art. 9) – e, conseguentemente, anche il beneficio della non punibilità per determinati reati, che conseguirebbe al perfezionamento della procedura (ultimo periodo del comma 10, lettera c) – si applichino nel caso di avvenuto esercizio dell'azione penale per gli anzidetti reati, «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione», sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rientra, invero, nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, stabilire gli effetti ed i limiti temporali di essa, in relazione allo stato dell'azione penale, e la scelta di porre come limite preclusivo l’esercizio dell’azione penale non appare irrazionale ed arbitraria, siccome espressiva dell’intento di negare la possibilità di sottrazione “a basso costo” per coloro che abbiano commesso reati non soltanto già scoperti dall'autorità giudiziaria, ma in ordine ai quali siano stati altresì già acquisiti elementi sufficienti a giustificare l'instaurazione della fase processuale. D’altra parte, la denunciata disparità di trattamento fra casi identici, determinata dai molteplici fattori che possono rendere più o meno celere, nei singoli casi concreti, l'esercizio dell'azione penale e la sua rituale comunicazione al contribuente, si risolve in disparità di mero fatto, inidonea come tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza. - V., citate, sentenza n. 85/1998; ordinanze n. 219/1997, n. 137 e n. 294/1996. - V., citate, ordinanze n. 173/2003, n. 311 e n. 481/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 10, lettera c), e comma 14, lettera b), della citata legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Guido NEPPI MODONA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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