Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/2005
Corte cost., ord. 18 marzo 2005, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/2005
- Data di deposito
- 18 marzo 2005
- Data di decisione
- 7 marzo 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 57, modificato, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
- art. 1, decreto-legge n. 66 del 16 marzo 2004
- art. 1, legge n. 126 del 11 maggio 2004
- art. 2, comma 3, legge n. 126 del 11 maggio 2004
Parametri
- art. 105, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29282
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quale modificato dall’art. 1 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, e all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, che introducono una tutela risarcitoria in forma specifica per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con il proscioglimento, per la asserita lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita e del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato determinata dalla adozione, in una materia riguardante i magistrati ordinari, di un decreto-legge, che non ha consentito la richiesta del preventivo parere del CSM. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Dal punto di vista soggettivo, in particolare, deve riconoscersi la legittimazione del Consiglio superiore della magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall’art. 105 della Costituzione, mentre nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione del Governo nel suo complesso e delle due Camere a resistere al conflitto. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, mentre non possono escludersi, in sede di valutazione preliminare, le condizioni per riconoscere l’idoneità di atti aventi natura legislativa a determinare il conflitto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Consiglio superiore della magistratura;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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