Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2005
Corte cost., ord. 18 marzo 2005, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2005
- Data di deposito
- 18 marzo 2005
- Data di decisione
- 7 marzo 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, lettera d), legge n. 207 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29278
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente a coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, di essere ammessi alla sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, a causa della asserita irragionevolezza e disparità di trattamento nonché della lesione del principio della finalità rieducativa della pena, sul presupposto che la norma, mentre preclude la possibilità di accedere al beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena a chi, essendo già stato ammesso ad altri benefici penitenziari, non ha commesso violazioni e si presenta quindi come più meritevole, consente invece a chi ha subito la revoca di precedenti misure alternative, e perciò si è rivelato per fatti concludenti poco affidabile, di godere della misura introdotta dalla legge citata. Ed invero, il giudice, che deve adottare l'interpretazione ritenuta conforme a Costituzione, non può proporre, come nel caso in esame, questioni meramente interpretative, volte a suffragare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche diverse da quella fatta propria dallo stesso rimettente. - Vedi, citate, ordinanze n. 109/2003 e n. 305/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, dal Magistrato di sorveglianza di Bari e dal Magistrato di sorveglianza di Foggia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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