Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2005

Corte cost., ord. 18 marzo 2005, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
112/2005
Data di deposito
18 marzo 2005
Data di decisione
7 marzo 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, lettera d), legge n. 207 del 1° agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29278

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente a coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, di essere ammessi alla sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, a causa della asserita irragionevolezza e disparità di trattamento nonché della lesione del principio della finalità rieducativa della pena, sul presupposto che la norma, mentre preclude la possibilità di accedere al beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena a chi, essendo già stato ammesso ad altri benefici penitenziari, non ha commesso violazioni e si presenta quindi come più meritevole, consente invece a chi ha subito la revoca di precedenti misure alternative, e perciò si è rivelato per fatti concludenti poco affidabile, di godere della misura introdotta dalla legge citata. Ed invero, il giudice, che deve adottare l'interpretazione ritenuta conforme a Costituzione, non può proporre, come nel caso in esame, questioni meramente interpretative, volte a suffragare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche diverse da quella fatta propria dallo stesso rimettente. - Vedi, citate, ordinanze n. 109/2003 e n. 305/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, dal Magistrato di sorveglianza di Bari e dal Magistrato di sorveglianza di Foggia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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