Corte costituzionale

Sentenza n. 91/2004

Corte cost., sent. 12 marzo 2004, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/2004
Data di deposito
12 marzo 2004
Data di decisione
8 marzo 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 87 del 29 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 28399

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, sull'assunto che il remittente avrebbe dovuto egli stesso attribuire alla norma impugnata il significato ritenuto più idoneo a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Infatti in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice, e quindi qualora il giudice 'a quo' – come nel caso di specie - assuma l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

Massima n. 28400

La circostanza che l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per la sua connessione sistematica con l'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, comporti – secondo la lettura che di tale combinato disposto dà la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, da assumere in termini di diritto vivente – che il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita avvenga, per talune categorie di pubblici dipendenti, in ragione di una aliquota effettiva pari al 48 per cento, anziché di quella del 60 per cento, non determina alcuna situazione di contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione – stante il carattere retributivo dell'indennità integrativa speciale – e con quello di adeguatezza della tutela previdenziale – stante la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale dell’indennità di buonuscita –. Se da un lato, infatti, la valutazione della congruità della retribuzione, ai fini dell’art. 36 della Costituzione, deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti, per cui essa non può essere limitata all’indennità integrativa speciale isolatamente considerata, ancorché alla medesima sia da riconoscere natura retributiva, ma va riferita al complessivo trattamento di fine rapporto nel quale la suddetta indennità viene inclusa quale mera componente della relativa base di calcolo, dall'altro lato, invece, l’indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, la corresponsione di un 'minimum' la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell’operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica. Nel caso di specie il giudizio di conformità ai suddetti principi dell’adozione del criterio della computabilità dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente, deve essere confermato anche con riguardo alla riduzione della suddetta percentuale derivante dall’interpretazione giurisprudenziale contestata dal remittente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione. - In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993; - Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 115/2003; - In tema di trattamento previdenziale e discrezionalità del legislatore anche in relazione alle risorse disponibili, v. le citate sentenza n. 434/2002 e ordinanza n. 342/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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