Corte costituzionale
Sentenza n. 73/2004
Corte cost., sent. 2 marzo 2004, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 37 del 19 dicembre 2002
- art. 22, legge della Regione Emilia Romagna n. 37 del 19 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28322
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, che prevede, in caso di inerzia dei Comuni nel compimento di atti loro spettanti, il potere sostitutivo della Giunta, previa assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 120, secondo comma, della Costituzione. - Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
Massima n. 28323
E’ inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, che dispone che, salva la necessità della edificabilità legale, un’area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando siano già presenti o in corso di realizzazione, nell’ambito territoriale cui l’area stessa inerisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge o dagli strumenti urbanistici, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma della Costituzione. Infatti, la censura formulata è assolutamente generica.
Massima n. 28324
La norma censurata, nello stabilire quando un terreno presenta i caratteri dell’edificabilità di fatto, non si pone in contrasto con la normativa statale, poiché essa individua soltanto gli elementi in presenza dei quali può riconoscersi ad un’area il carattere della edificabilità di fatto, senza dare a tale requisito alcuna rilevanza autonoma rispetto alla edificabilità legale, peraltro, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto alla edificabilità di fatto un valore esclusivamente suppletivo – in carenza di strumenti urbanistici – ovvero complementare ed integrativo agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, incidente sul calcolo dell’indennizzo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Massima n. 28325
La disposizione censurata, nella parte in cui prevede i requisiti che conferiscono ad un’area il carattere della edificabilità di fatto, non individua modalità o criteri di calcolo dell’indennizzo, né quantifica l’entità dello stesso, ma si limita ad affermare la necessità che siano specificate le condizioni in presenza delle quali un’area possiede il carattere dell’edificablità di fatto. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima legge regionale n. 37 del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima legge regionale n. 37 del 2002, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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