Corte costituzionale

Sentenza n. 49/2004

Corte cost., sent. 29 gennaio 2004, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/2004
Data di deposito
29 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 55, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28352

La pronuncia riguarda la questione di legittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, restando riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni della medesima legge sollevate con il medesimo ricorso.

Massima n. 28353

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli articoli 117 e 119, quarto comma, della Costituzione, gli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituiscono, rispettivamente, un “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” ed un “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”. Le generiche finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire non rientrano in materie di competenza esclusiva statale, (essendo, invece, riconducibili in ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni), né gli strumenti di finanziamento previsti si configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione costituendo, invece, un trasferimento diretto di risorse erariali agli enti locali, in base a criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, senza tenere presente che lo Stato deve agire in conformità alle nuove regole costituzionali disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali nel rispetto dell'autonomia di spesa degli enti local. Né è ipotizzabile far rientrare i fondi in questione nell’ambito della perequazione delle risorse finanziarie riservata alla competenza esclusiva statale. Peraltro, la caducazione di tali norme, non comportando diretto e immediato pregiudizio per diritti delle persone, non trova ragioni di ordine costituzionale ostative ad una dichiarazione di incostituzionalità ‘in toto’, con la conseguenza che i Fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale. - Sulla ripartizione di competenza tra Stato, regioni ed enti locali per quanto riguarda le funzioni amministrative e per quanto riguarda i criteri ed i limiti da rispettare per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti delle competenze sul piano finanziario v. esplicito riferimento alla sentenza n. 16/2004, che ha deciso questione analoga.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con il ricorso in epigrafe,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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