Corte costituzionale
Sentenza n. 429/2004
Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 429/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:429
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Veneto n. 26 del 29 ottobre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29018
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, che, aggiungendo un comma 4-bis all’art. 64 della legge reg. 13 aprile 2001, n. 11, ha previsto che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali - e quindi, nel territorio veneto, il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell’ art. 146 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, le funzioni, disciplinate dall’art. 61, comma 1, lettera b), n. 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all’art. 63, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate dall’Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l’Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio. La censura muove da un erroneo presupposto interpretativo, perché la disposizione non incide sulle attribuzioni dell’Ente parco previste dall’art. 13 della l. 6 dicembre 1991 n. 394, e non interferisce, dunque, sulla competenza esclusiva di quest’ultimo al rilascio del nulla osta, che è atto diverso dall’autorizzazione paesaggistica relativa all’intervento, agli impianti ed alle opere da realizzare all’interno del parco, con la precisazione che l’accordo interistituzionale o la convenzione previsti dall’art. 4-bis in nessun caso possono avere ad oggetto i contenuti e la portata di tale nulla osta.
Massima n. 29019
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 114 Cost., dell’art. 1, comma 2, della l. della Regione Veneto n. 26 del 2003, censurato, che, aggiungendo un comma 4-bis all’art. 64 della legge reg. 13 aprile 2001, n. 11, ha previsto che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali - e quindi, nel territorio veneto, il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell’ art. 146 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, le funzioni, disciplinate dall’art. 61, comma 1, lettera b), n. 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all’art. 63, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate dall’Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l’Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio. Il tenore della norma censurata esclude infatti che essa imponga allo Stato il compimento di determinate attività, perché, senza consenso dello Stato e dell’Ente parco, il meccanismo previsto dall’art. 4-bis è destinato a non funzionare, di tal che il riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni e lo stesso Ente parco, senza la stipulazione della convenzione o dell’accordo in questione, resta regolato dalle originarie disposizioni contenute negli artt. 61, 62, 63 e 64 l. reg. n. 11 del 2001 e secondo il riparto di competenze precedentemente previsto, con la conseguenza che, non aderendo alla stipulazione dell’accordo o della convenzione, i suddetti enti, secondo una valutazione discrezionale, hanno la possibilità di continuare ad applicare la precedente disciplina, non potendosi ritenere prevista alcuna attività obbligatoria a loro carico, né alcuna limitazione alla sfera delle rispettive competenze istituzionali. - Forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle Regioni, neppure nell’esercizio della loro potestà legislativa, sentenza n. 134/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 2, della predetta legge della Regione Veneto n. 26 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 114 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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