Corte costituzionale
Sentenza n. 427/2004
Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 427
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 427/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:427
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 6, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29009
Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale di disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, diverse da quella avente ad oggetto l’art. 80 comma 6.
Massima n. 29010
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dell’art. 80, comma 6, della l. 27 dicembre 2002 n. 289, il quale, al fine di favorire l’autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell’art. 118, quarto comma, Cost., prevede che le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Fino all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 119 Cost. e, pertanto, fino alla previsione da parte del legislatore statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio, il quale incontrerà, nella gestione degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare statale, né una manifestazione del potere dominicale dello Stato di disporre dei propri beni, come quella censurata, incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie, atteso che le facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile. - La dotazione di un ente pubblico non è predeterminata dalla Costituzione, sentenza n. 98/1997. - Il canone di concessione segue la titolarità del bene: a proposito di demanio marittimo, sentenza n. 286/2004; in tema di gestione del beni culturali, sentenza n. 26/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposte con il ricorso in epigrafe, qui non espressamente esaminate;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 6, della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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