Corte costituzionale

Sentenza n. 427/2004

Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 427

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
427/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:427

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, comma 6, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29009

Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale di disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, diverse da quella avente ad oggetto l’art. 80 comma 6.

Massima n. 29010

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dell’art. 80, comma 6, della l. 27 dicembre 2002 n. 289, il quale, al fine di favorire l’autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell’art. 118, quarto comma, Cost., prevede che le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Fino all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 119 Cost. e, pertanto, fino alla previsione da parte del legislatore statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio, il quale incontrerà, nella gestione degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare statale, né una manifestazione del potere dominicale dello Stato di disporre dei propri beni, come quella censurata, incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie, atteso che le facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile. - La dotazione di un ente pubblico non è predeterminata dalla Costituzione, sentenza n. 98/1997. - Il canone di concessione segue la titolarità del bene: a proposito di demanio marittimo, sentenza n. 286/2004; in tema di gestione del beni culturali, sentenza n. 26/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposte con il ricorso in epigrafe, qui non espressamente esaminate;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 6, della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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