Corte costituzionale
Sentenza n. 426/2004
Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 426/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 171-octies, introdotto, legge n. 633 del 22 aprile 1941
- art. 17, legge n. 248 del 18 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29008
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 171-octies della l. 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla l. 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all’entrata in vigore della l. 7 febbraio 2003, n. 22, punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373, l’utilizzazione privata di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La disciplina applicabile, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, alle condotte realizzatesi in tale periodo di tempo, prevedendo una sanzione penale per comportamenti - l’utilizzazione privata di apparati o parti di apparati - di pari o minore gravità rispetto a quelli – la commercializzazione dei medesimi dispositivi illeciti -, per i quali è prevista una sanzione amministrativa, è infatti manifestamente irragionevole. Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 d.lgs. n. 373 del 2000. - Irragionevolezza del trattamento sanzionatorio: sentenze n. 52/1996 e n. 287/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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