Corte costituzionale

Sentenza n. 354/2004

Corte cost., sent. 25 novembre 2004, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
354/2004
Data di deposito
25 novembre 2004
Data di decisione
15 novembre 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:354

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 67, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28863

Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene separata dalle altre, restando riservate a separate pronunce le ulteriori questioni introdotte con lo stesso ricorso.

Massima n. 28864

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dell’art. 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui attribuisce al CIPE un potere normativo relativo alla gestione del Fondo in questione, anziché prevedere la mera attribuzione delle risorse aggiuntive alle Regioni e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il potere attribuito al CIPE sia esercitato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché previo parere. La premessa da cui muove la ricorrente Regione, secondo cui “gli incentivi alle imprese giovanili costituiscono materia di potestà regionale piena”, non è, in realtà, sorretta da alcuna motivazione, ma solo apoditticamente affermata. Un sostegno argomentativo per qualificare come “materia” degli incentivi alle imprese, in generale, ed a quelle giovanili, in particolare, si appalesa vieppiù necessario, tenuto conto della discutibilità di tale qualificazione, ed anche in considerazione che tali incentivi non sono circoscritti in ambito esclusivamente regionale, bensì operano su tutto il territorio nazionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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