Corte costituzionale
Sentenza n. 339/2004
Corte cost., sent. 12 novembre 2004, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 339/2004
- Data di deposito
- 12 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:339
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, lettera d), legge della Regione Toscana n. 25 del 4 maggio 1989
- art. 38, comma 1, lettera d), legge della Regione Toscana n. 25 del 4 maggio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 28840
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ed infatti le norme censurate adottano un criterio per l’assegnazione – e, inversamente, per la decadenza – dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondato non su un indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell’interessato, quanto piuttosto, in modo del tutto irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito – basato sul valore locativo previsto dalla citata legge n. 392 – non più rappresentativo del reddito effettivo dell’immobile stesso, soprattutto dopo che il regime delle locazioni urbane, introdotto dalla legge n. 431 del 1998, ha profondamente mutato nell’impostazione e nella disciplina quello stabilito dalla legge n. 392 del 1978. - Sull’inadeguatezza del valore locativo espresso dalla legge n. 392 del 1978, v. le citate sentenze n. 135/2004, n. 299 e n. 176/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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