Corte costituzionale

Sentenza n. 339/2004

Corte cost., sent. 12 novembre 2004, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
339/2004
Data di deposito
12 novembre 2004
Data di decisione
28 ottobre 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:339

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lettera d), legge della Regione Toscana n. 25 del 4 maggio 1989
  • art. 38, comma 1, lettera d), legge della Regione Toscana n. 25 del 4 maggio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 28840

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ed infatti le norme censurate adottano un criterio per l’assegnazione – e, inversamente, per la decadenza – dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondato non su un indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell’interessato, quanto piuttosto, in modo del tutto irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito – basato sul valore locativo previsto dalla citata legge n. 392 – non più rappresentativo del reddito effettivo dell’immobile stesso, soprattutto dopo che il regime delle locazioni urbane, introdotto dalla legge n. 431 del 1998, ha profondamente mutato nell’impostazione e nella disciplina quello stabilito dalla legge n. 392 del 1978. - Sull’inadeguatezza del valore locativo espresso dalla legge n. 392 del 1978, v. le citate sentenze n. 135/2004, n. 299 e n. 176/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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