Corte costituzionale
Sentenza n. 321/2004
Corte cost., sent. 5 novembre 2004, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 321/2004
- Data di deposito
- 5 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 28820
L’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello che abbia applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, esclude – secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità – la sua ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale. Tale presupposto interpretativo, da cui muove anche il rimettente, non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali dallo stesso invocati, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. – Sulla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. tra molte le citate ordinanze n. 352 e n. 132/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la pubblica moralità]», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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