Corte costituzionale
Sentenza n. 320/2004
Corte cost., sent. 5 novembre 2004, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 320/2004
- Data di deposito
- 5 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:320
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 30, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 30, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 30, comma 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 30, comma 15, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 91, comma 6, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 91, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 91, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 91, comma 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 91, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 91, comma 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28813
La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1, 2, 5 e 15, e dell'art. 96, commi da 1 a 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, restando riservata a separato giudizio la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte con i medesimi ricorsi, nei confronti di altre disposizioni della leggi n. 289 del 2002.
Massima n. 28814
Il comma 1 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – censurato in quanto la previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, urterebbe esplicitamente con quanto previsto nell’art. 119 Cost. e comunque eccederebbe i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione dei principi fondamentali in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” – appare semplicemente finalizzato ad introdurre, in via transitoria, una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, con la previsione inoltre di un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. – Sul processo di attuazione dell’art. 119 Cost., ed in particolare sulla necessità di un intervento del legislatore statale che fissi i principi di coordinamento della finanza pubblica e le grandi linee del sistema tributario, nonché sulla possibilità da parte dello Stato, in tale fase transitoria, di adottare discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione, v. le richiamate sentenze n. 37 e n. 241/2004.
Massima n. 28815
Il comma 2 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato in quanto, nel disciplinare e prevedere i criteri di riparto da parte di organi statali del “fondo di offerta turistica”, sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, intervenendo in una materia riconducibile al quarto comma dell’art. 117 Cost., si limita a modificare – in termini non peggiorativi per l’autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata in attesa dell’attuazione dell’art. 119 Cost. – le modalità di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall’art. 6 della legge n. 135 del 2001 (quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero sentita la Conferenza unificata) rendendole omogenee a quanto previsto per la residua parte del “fondo per il cofinanziamento dell’offerta turistica”, e quindi rinviando ad un decreto ministeriale, “previa intesa in sede di Conferenza unificata”, la determinazione dei criteri e delle modalità della sua ripartizione fra le Regioni e le Province autonome. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione. – Sul processo di attuazione dell’art. 119 Cost., ed in particolare sulla necessità di un intervento del legislatore statale che fissi i principi di coordinamento della finanza pubblica e le grandi linee del sistema tributario, nonché sulla possibilità da parte dello Stato, in tale fase transitoria, di adottare discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione, v. le richiamate sentenze n. 37 e n. 241/2004.
Massima n. 28816
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui disciplina la ripartizione fra le Regioni dell’importo, determinato per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente alla riduzione dell’accisa sulla benzina, prevedendo, in relazione agli atti governativi di riparto, un coinvolgimento soltanto a livello consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Ed infatti, l’attuazione di questa disposizione si è esaurita mediante l’adozione di due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni: il d.m. 19 giugno 2003 e il d.m. 18 giugno 2004.
Massima n. 28817
Il comma 15 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la nullità degli atti e dei contratti stipulati in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché la eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative delibere, non inerisce – come sostenuto dalla ricorrente – alla materia della disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 della Costituzione, dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Massima n. 28818
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione e fondata sull’assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza asseritamente residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Tali censure, infatti, non sono riferibili al comma 6 dell’art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001 (che prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro), ma si riferiscono chiaramente ai precedenti 5 commi del medesimo art. 91, con la conseguenza che non appaiono sorrette da alcuna specifica argomentazione le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.
Massima n. 28819
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, l’art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dove è previsto un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido, nonché la creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Ed infatti, la disciplina degli asili nido – pur non potendo essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost. – ricade nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che in questi ambiti il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nei primi cinque commi dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei luoghi di lavoro; d’altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze. – Sulla disciplina degli asili-nido quale oggetto di materia legislativa concorrente v. la richiamata sentenza n. 370/2003. – Sui limiti posti alla competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, v. la richiamata sentenza n. 14/ 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi relativi agli artt. 30 e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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