Corte costituzionale

Sentenza n. 29/2004

Corte cost., sent. 23 gennaio 2004, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/2004
Data di deposito
23 gennaio 2004
Data di decisione
13 gennaio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, (nel testo modificato), legge n. 383 del 18 ottobre 2001
  • art. 21, comma 1, bis, decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001
  • legge n. 409 del 23 novembre 2001
  • art. 3, comma 4, legge n. 383 del 18 ottobre 2001
  • art. 18, legge n. 383 del 18 ottobre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28208

L'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 nella parte in cui riserva allo Stato il gettito di imposte sostitutive correlate all'emersione di basi imponibili, destinandolo al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non contrasta con l'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e con l'art. 2 delle relative norme di attuazione né con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Nella specie, infatti, non si tratta di una nuova entrata di spettanza statale (ai sensi dell'art. 2 delle citate norme di attuazione), ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale. Peraltro, la confluenza del gettito delle imposte sostitutive al fondo di cui all'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 non è possibile poiché l'art. 1 della legge n. 383 del 2001 richiama implicitamente anche il suo regime, che si incentra sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 158, comma 2, della stessa legge n. 388 del 2000, secondo il quale le disposizioni in questione sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano “compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”. Non è, pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. - Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni in materia di nuove entrate tributarie v., citata, sentenza n. 49/1972. - Sulla esclusione delle attribuzioni allo Stato di entrate tributarie, in contrasto con le norme sull'autonomia finanziaria siciliana, citata sentenza n. 92/2003.

Massima n. 28209

L'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni e gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1, non è in contrasto con l'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e con l'art. 2 delle relative norme di attuazione né con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, contrariamente a quanto assume la regione ricorrente non si pone né un problema di riparto del gettito fiscale, essendo il gettito delle imposte sostitutive di spettanza regionale, per la cui attribuzione si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi né un problema di mancata partecipazione regionale alla determinazione del riparto stesso in quanto l'eventuale ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di Conferenza unificata per l'attuazione della normativa in esame può costituire, comunque, un momento di garanzia per la tutela degli interessi regionali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. - Sul principio della partecipazione della Regione in procedimenti che la riguardino, v. citate, sentenze n. 92/2003 e n. 156/2002.

Massima n. 28210

Le doglianze della Regione, secondo cui l'art. 18 della legge n. 383 del 2001 non garantirebbe l'effettiva attribuzione alla Regione stessa di somme pari a quelle perdute per effetto della soppressione, esenzione e riduzione di imposte e della applicazione delle previste agevolazioni fiscali le quali comportano minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003 nonché la asserita mancata destinazione alla Regione delle maggiori entrate per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione delle disposizioni fiscali, sono prive di fondamento in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e all'art. 2 delle relative norme di attuazione nonché agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, per il primo aspetto, lo Stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, purché non sia gravemente alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte e, per il secondo aspetto, la disposizione in esame correttamente interpretata, nel senso che le maggiori entrate confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto dovuto alla Regione Siciliana, non comporta alcuna lesione delle prerogative finanziarie della Regione. - Per quanto riguarda la istituzione del tributo da parte dello Stato con attribuzione del gettito alla regione v, citata, sentenza n. 311/2003. - Sulla sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, v., citate, sentenze n. 138/1999 e n. 222/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), sollevata, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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