Corte costituzionale
Sentenza n. 280/2004
Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 280/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 1, comma 5, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 1, comma 6, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, (combinato disposto), legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Sardegna
- statuto regione Valle d'Aosta
- art. 76, Costituzione
- art. 11, comma 2, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 28715
Il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, un processo interpretativo relativo all'oggetto, ai principi ed ai criteri direttivi della delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione. – Sul sindacato di costituzionalità relativo alla delega legislativa, citate le sentenze n. 125/2003, n. 425 e n. 163/2000. – Sulla possibilità che principi fondamentali relativi a singole materie di competenza concorrente siano enunciati in decreti legislativi, citate le sentenze n. 359/1993 e n. 303/2003.
Massima n. 28716
Il comma 4 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è una norma dichiaratamente di «prima applicazione», finalizzata a predisporre un meccanismo di ricognizione dei principi fondamentali, allo scopo esclusivo di «orientare» l'iniziativa legislativa statale e regionale; esso dunque fornisce un quadro ricognitivo di principi già esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato dal mutamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, andrà a regime, e cioè fino al momento della «entrata in vigore delle apposite leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali».
Massima n. 28717
L'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, così come interpretato alla stregua delle formule testuali adottate, del contesto normativo in cui si colloca e delle finalità della stessa legge, quali risultano dai relativi lavori preparatori, reca una prescrizione normativa che giustifica una lettura «minimale» della delega ivi disposta, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente, evitando così le prospettate censure di costituzionalità incentrate essenzialmente sulla contraddittorietà con la riconosciuta competenza parlamentare a definire i «nuovi» principi fondamentali; la delega legislativa in esame può quindi essere assimilata, date le reciproche implicazioni tra attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei testi unici per il coordinamento e la semplificazione di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata materia. – Sulla lettura «minimale» della delega legislativa, tale da non consentire l'adozione di norme legislative innovative, citata la sentenza n. 427/2000.
Massima n. 28718
Oggetto della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è esclusivamente l'espletamento di un'attività che non deve andare al di là della mera ricognizione di quei principi fondamentali vigenti che siano oggettivamente deducibili; inoltre, anche i principi direttivi enunciati, con il loro contenuto assai vago e generico, indirizzano e delimitano il compito del legislatore delegato verso l'espletamento dell'indicata funzione ricognitiva diretta a fornire un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare – contribuendo al superamento di possibili dubbi interpretativi – il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza comunque costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al combinato disposto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell'art. 9 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna e dei principi dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, ed anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed all'art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, del citato comma 4 dell'art. 1 della legge n. 131 del 2003.
Massima n. 28719
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2004, n. 131, in quanto, estendendo l'oggetto della delega di cui all'art. 1, comma 4, anche alla individuazione dei principi fondamentali incidenti sulle materie di competenza concorrente, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, attribuisce al Governo poteri che vanno al di là di una attività meramente ricognitiva, dovendo esso, nella concreta individuazione delle disposizioni, svolgere un'attività interpretativa, largamente discrezionale, che potrebbe finire con l'estendersi anche a tutte le altre tipologie di competenza legislativa previste dall'art. 117 della Costituzione, attraverso la individuazione e definizione delle materie e delle varie funzioni ad esse attinenti. – Sulla natura delle materie c.d. «trasversali», citata la sentenza n. 536/2002.
Massima n. 28720
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto, elencando una serie di criteri direttivi destinati ad indirizzare il Governo nella formazione dei decreti delegati, che pur dovrebbero essere «meramente ricognitivi», a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati interessi e funzioni, estende l'oggetto della delega di cui all'art. 1, comma 4, in maniera impropria ed indeterminata, ad un'attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione delle materie, senza peraltro un'effettiva predeterminazione di criteri.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 del medesimo art. 1 della citata legge n. 131 del 2003, sollevata, in riferimento al combinato disposto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell'art. 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 4 dello statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna e dei principi dello statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, ed anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed all'art. 11, comma 2, della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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