Corte costituzionale

Sentenza n. 272/2004

Corte cost., sent. 27 luglio 2004, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/2004
Data di deposito
27 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:272

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28699

Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine all'asserita tardività delle censure proposte nei confronti di disposizioni della legge di conversione che abbiano confermato quelle originariamente contenute nel decreto legge, in quanto, in considerazione del carattere intrinsecamente precario del decreto legge, il ricorso può essere proposto nei confronti della relativa legge di conversione che rende permanente e definitiva la asserita lesione da cui scaturisce l'interesse a ricorrere della Regione. – Sull'impugnabilità delle disposizioni della legge di conversione, citata la sentenza n. 25/1996.

Massima n. 28700

La tutela della concorrenza non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. – Sulla definizione della nozione di «tutela della concorrenza», citata la sentenza n. 14/2004.

Massima n. 28701

Essendo, quella della «tutela della concorrenza», una cosiddetta materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma «trasversale», poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, è necessario basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se essa legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato. – Sulla nozione di «tutela della concorrenza» nel quadro del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, citata la sentenza n. 14/2004. - Sulla nozione di materia «trasversale», citata la sentenza n. 407/2002.

Massima n. 28702

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto – definendo integrativa delle normative settoriali di fonte regionale la disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei criteri, contenuti nell'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base ai quali aggiudicare la gara per la gestione dei servizi pubblici locali «di rilevanza economica» – l'intervento legislativo statale risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza e dunque arrecante una illegittima compressione dell'autonomia regionale.

Massima n. 28703

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce un nuovo periodo all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, e per le medesime ragioni che hanno condotto alla declaratoria pronunciata 'principaliter' (non giustificatezza e non proporzione rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza dell'intervento legislativo statale), il precitato art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Massima n. 28704

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che interviene sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica», di cui all'art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la disciplina di questi servizi pubblici non può essere ricondotta ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza, configurandosi, così, una illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale.

Massima n. 28705

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che modifica l'art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, e per le medesime ragioni che hanno condotto alla declaratoria pronunciata 'principaliter' (non riconducibilità ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza dell'intervento legislativo statale), il precitato art. 113-bis, nel testo introdotto dall'art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Massima n. 28706

Il titolo di legittimazione dell'intervento statale derivante dalla necessità di tutelare la concorrenza è riferibile alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di «rilevanza economica», con il che non appaiono censurabili le norme che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti che, per la loro diretta incidenza sul mercato, appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 14, comma 1 – ad eccezione della lettera e), già dichiarata costituzionalmente illegittima – del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che detta norme relative al regime delle gare ed alle modalità di gestione e di conferimento dei servizi pubblici locali e che detta la disciplina transitoria con cui si stabiliscono i casi di cessazione delle concessioni già assentite in relazione all'effettuazione di procedure ad evidenza pubblica ed al tipo di società affidataria del servizio. – Sulla nozione di «tutela della concorrenza» nel quadro del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, citata la sentenza n. 14/2004. - Sulla nozione di materia «trasversale», citata la sentenza n. 407/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 113-bis dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della citata legge n. 448 del 2001;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 - ad eccezione della lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima - del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella citata legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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