Corte costituzionale
Sentenza n. 241/2004
Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/2004
- Data di deposito
- 19 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 80 del 7 aprile 2003
- art. 10, comma 4, legge n. 80 del 7 aprile 2003
- art. 10, comma 5, legge n. 80 del 7 aprile 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28656
L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita ed interamente disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 1997, pur essendo destinata a finanziare le Regioni a statuto ordinario, non può considerarsi “tributo proprio” della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente, poiché la disciplina sostanziale dell’imposta in parola rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nulla osta a che lo Stato, con le norme impugnate, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell’IRAP, individuandone i criteri direttivi e disciplinandone l’attuazione, anche con riferimento alla copertura finanziaria, garantendo peraltro, anche in termini qualitativi, oltre che quantitativi, gli attuali meccanismi di finanza regionale per compensare la progressiva riduzione dell’IRAP con trasferimenti e compartecipazioni di altro tipo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione. – In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, v. le citate sentenze n. 296/2003, n. 297 e n. 311/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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