Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2004
Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2004
- Data di deposito
- 16 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:233
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione cipe n. 67 del 1° agosto 2003
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 1, comma 2, lettera c), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
- art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
Massime
Massima n. 28641
Non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell’intesa sulla localizzazione, della Regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall’art. 3, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 190 del 2002, e conseguentemente viene annullata la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE del 1° agosto 2003, n. 67. Ed infatti, il mancato rispetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 190 del 2002 – che disciplina analiticamente la procedura di elaborazione ed adozione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche di rilevante interesse nazionale e, in questo ambito, prevede puntualmente il ruolo ed i poteri delle Regioni e delle Province autonome, nonché le eventuali procedure alternative in caso di loro motivato dissenso – costituisce sicura violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di una procedura che integra l’esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale. – Sul ruolo dell'intesa quale elemento valutativo essenziale per giudicare se una legge statale sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, v. la citata sentenza n. 303/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, della Regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall'art. 3, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 190 del 2002, e conseguentemente annulla la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE del 1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Metro leggero automatico di Bologna).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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