Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2004

Corte cost., sent. 15 luglio 2004, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/2004
Data di deposito
15 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 144, comma 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 28628

L’erronea indicazione delle disposizioni censurate non si risolve in vizio dell’ordinanza di rimessione, essendo la norma oggetto di censura agevolmente individuabile nel contesto della motivazione della ordinanza medesima. - Sentenze citate nn. 415 e 60/2002.

Massima n. 28629

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la scelta della affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di un atto, può essere giustificata solo qualora sia difficoltosa l’individuazione di coloro che possano avere interesse a proporre la impugnazione stessa; mentre risulta priva di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore. - Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziali dall’affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all’interessato, v. sentenze nn. 211/2001, 273/1987, 153, 152 e 151/1980, 255/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze