Corte costituzionale
Sentenza n. 224/2004
Corte cost., sent. 15 luglio 2004, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/2004
- Data di deposito
- 15 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 144, comma 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 28628
L’erronea indicazione delle disposizioni censurate non si risolve in vizio dell’ordinanza di rimessione, essendo la norma oggetto di censura agevolmente individuabile nel contesto della motivazione della ordinanza medesima. - Sentenze citate nn. 415 e 60/2002.
Massima n. 28629
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la scelta della affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di un atto, può essere giustificata solo qualora sia difficoltosa l’individuazione di coloro che possano avere interesse a proporre la impugnazione stessa; mentre risulta priva di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore. - Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziali dall’affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all’interessato, v. sentenze nn. 211/2001, 273/1987, 153, 152 e 151/1980, 255/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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