Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2004
Corte cost., sent. 9 luglio 2004, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/2004
- Data di deposito
- 9 luglio 2004
- Data di decisione
- 7 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 29 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 28622
L’art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, censurato nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione venatoria, reca la disciplina transitoria in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni venatorie in attesa dell’attivazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) previsti dal piano faunistico-venatorio regionale. La circostanza che durante tale periodo transitorio, a fronte della generalizzata sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni, la norma impugnata consenta il rinnovo di quelle scadute in favore dei soli residenti, trova giustificazione nel principio della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio, affermato dalla legislazione statale (art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992) e applicato anche nella legge regionale censurata con riferimento al regime “ordinario”, che si realizzerà a seguito della attivazione degli ATC (art. 56). Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione. – Sulla possibilità di attivare tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale a fronte di una condotta omissiva dell'amministrazione competente a adottare atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, v. le citate sentenze n. 267/1997, n. 355/2002 e n. 176/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to MELATTI
Testo integrale
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