Corte costituzionale

Sentenza n. 186/2004

Corte cost., sent. 24 giugno 2004, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/2004
Data di deposito
24 giugno 2004
Data di decisione
21 giugno 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, legge n. 97 del 27 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28538

Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo ai soli fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non, invece, dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, è infondata l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato sull’assunto che la norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio 'a quo', riguardando quest’ultimo fatti definiti con sentenza di patteggiamento, posto che, come già osservato dalla sentenza n. 394 del 2002, in base al nuovo testo degli articoli 445 e 653 del codice di procedura penale non è dubbio che la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare. – V. la richiamata sentenza n. 394 del 2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge.

Massima n. 28539

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, l’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l’instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Premesso, infatti, che la 'ratio' delle modifiche più rilevanti introdotte con la legge n. 97 del 2001 – vale a dire: a) la previsione dell’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare non solo della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ma anche di quella irrevocabile di condanna in relazione all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; e b) il riconoscimento dell'efficacia nei procedimenti disciplinari della sentenza di applicazione della pena su richiesta quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso – è quella di assicurare un maggiore rigore nello svolgimento dell’attività amministrativa, appare irragionevole nonché in contrasto con il principio di buon andamento far decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile (come previsto dalla disciplina transitoria recata dalla norma impugnata), anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione (come previsto dalla normativa a regime 'ex' art. 5, comma 4, della citata legge), in quanto tale disciplina transitoria – operando un bilanciamento dei contrapposti interessi del dipendente pubblico ad ottenere una sollecita definizione della propria situazione disciplinare, da una parte, e dell’amministrazione di instaurare tale procedimento, dall'altra, a tutto vantaggio del primo –, non prevede che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale (sentenza penale irrevocabile di condanna) per l’instaurazione del procedimento disciplinare, imponendole viceversa lo svolgimento di un’attività per la conoscenza di questo dato ed esponendola, in tal modo, al rischio dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale. – V. la richiamata sentenza n. 394/2002 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze