Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2004
Corte cost., sent. 22 giugno 2004, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2004
- Data di deposito
- 22 giugno 2004
- Data di decisione
- 10 giugno 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, che ha introdotto, legge della Regione Marche n. 19 del 15 ottobre 2002
- art. 8-bis, legge della Regione Marche n. 26 del 4 ottobre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28525
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19, il quale ha introdotto l'art. 8-‘bis’ nella legge regionale n. 26 del 1999, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita, in quanto l'atto introduttivo è carente di qualsiasi motivazione, limitandosi ad affermare che la norma parametro «riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza» e che sarebbe altresì violato il diritto di stabilimento. - Sul riparto di competenze in materia di concorrenza, citata la sentenza n. 14/2004.
Massima n. 28526
La presenza di termini finali certi e l'esistenza di strumenti di tutela azionabili in caso di inosservanza degli stessi da parte della pubblica amministrazione forniscono una protezione adeguata alla libertà di iniziativa economica; la diversa disciplina dettata per le grandi distribuzioni rispetto alle «iniziative minori» risulta non irragionevole in relazione alla diversità delle tipologie di insediamenti commerciali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19, il quale ha introdotto l'art. 8-‘bis’ nella legge regionale n. 26 del 1999, sospendendo il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: «Norme ed indirizzi per il settore del commercio»), che ha introdotto l'art. 8-bis nella legge della stessa Regione 4 ottobre 1999, n. 26, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 5 della predetta legge della Regione Marche n. 19 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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