Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2004

Corte cost., sent. 22 giugno 2004, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2004
Data di deposito
22 giugno 2004
Data di decisione
10 giugno 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:175

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28524

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni rispettivamente non prevedono – in violazione della 'par condicio creditorum' – che la possibilità di qualificare un mutuo come "fondiario" sia vincolata alla effettiva esecuzione di "opere fondiarie" e che l'opponibilità al fallimento della ipoteca fondiaria costituita entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sia subordinata all'effettivo utilizzo della somma mutuata per opere di natura fondiaria. Il giudice 'a quo', infatti, con la prima delle addizioni da lui chieste, tesa ad introdurre la rilevanza dello scopo per tutto il “credito fondiario” (come ora definito dallo stesso art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993), contesta, in sostanza, una scelta di politica economica del legislatore – diretta a favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore –, chiedendo alla Corte, in modo abnorme, di sostituire all'istituto voluto dal legislatore quello che il giudice rimettente ritiene, al contrario, preferibile, solo al fine di sottrarre il medesimo credito all'esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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