Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2004
Corte cost., sent. 22 giugno 2004, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2004
- Data di deposito
- 22 giugno 2004
- Data di decisione
- 10 giugno 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 67, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 28524
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni rispettivamente non prevedono – in violazione della 'par condicio creditorum' – che la possibilità di qualificare un mutuo come "fondiario" sia vincolata alla effettiva esecuzione di "opere fondiarie" e che l'opponibilità al fallimento della ipoteca fondiaria costituita entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sia subordinata all'effettivo utilizzo della somma mutuata per opere di natura fondiaria. Il giudice 'a quo', infatti, con la prima delle addizioni da lui chieste, tesa ad introdurre la rilevanza dello scopo per tutto il “credito fondiario” (come ora definito dallo stesso art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993), contesta, in sostanza, una scelta di politica economica del legislatore – diretta a favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore –, chiedendo alla Corte, in modo abnorme, di sostituire all'istituto voluto dal legislatore quello che il giudice rimettente ritiene, al contrario, preferibile, solo al fine di sottrarre il medesimo credito all'esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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