Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2004
Corte cost., sent. 11 giugno 2004, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2004
- Data di deposito
- 11 giugno 2004
- Data di decisione
- 7 giugno 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:168
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001
- art. 1, comma 2, legge n. 333 del 20 agosto 2001
- art. 1, comma 7, legge n. 333 del 20 agosto 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28512
Premesso che l’affidamento che, ad avviso del rimettente, sarebbe leso dalla norma censurata trova il suo fondamento in una norma secondaria costituita dal regolamento n. 123 del 2000 e dal decreto ministeriale 18 maggio 2000, entrambi tali atti amministrativi, tuttavia, sono stati annullati dal giudice amministrativo e che non può essere condiviso il richiamo al decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, il cui art. 1 regola le assunzioni in ruolo del “personale incluso negli scaglioni di graduatoria, approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000”, che, secondo la prospettazione del remittente, costituirebbe il fondamento legislativo del sistema degli scaglioni previsto dagli atti amministrativi su menzionati, poiché il sistema degli scaglioni costituisce il presupposto e non l’oggetto della disposizione di cui al citato d.l. n. 240 del 2000; né, infine, l’equiparazione tra i servizi di insegnamento prestati in istituti statali o in istituti non statali si è verificata, in quanto solo a decorrere dal 1° settembre 2000 tale differenziazione è stata abbandonata. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. - In tema di limiti alla portata retroattiva delle leggi interpretative alla luce del principio di ragionevolezza, sentenze citate nn. 291/2003, 525/2000, 229/1999, 421 e 376/1995.
Massima n. 28513
La norma censurata è ispirata all’esigenza di tutelare l’affidamento di coloro che hanno conseguito l’immissione in ruolo, sulla base della normativa regolamentare nella sua versione originaria e delle graduatorie formate in applicazione di tale normativa, ne consegue che le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nell’attualità dal diritto alla sua permanenza sono ben più rilevanti rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in graduatoria). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, seconda sezione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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