Corte costituzionale

Sentenza n. 168/2004

Corte cost., sent. 11 giugno 2004, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/2004
Data di deposito
11 giugno 2004
Data di decisione
7 giugno 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:168

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001
  • art. 1, comma 2, legge n. 333 del 20 agosto 2001
  • art. 1, comma 7, legge n. 333 del 20 agosto 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28512

Premesso che l’affidamento che, ad avviso del rimettente, sarebbe leso dalla norma censurata trova il suo fondamento in una norma secondaria costituita dal regolamento n. 123 del 2000 e dal decreto ministeriale 18 maggio 2000, entrambi tali atti amministrativi, tuttavia, sono stati annullati dal giudice amministrativo e che non può essere condiviso il richiamo al decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, il cui art. 1 regola le assunzioni in ruolo del “personale incluso negli scaglioni di graduatoria, approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000”, che, secondo la prospettazione del remittente, costituirebbe il fondamento legislativo del sistema degli scaglioni previsto dagli atti amministrativi su menzionati, poiché il sistema degli scaglioni costituisce il presupposto e non l’oggetto della disposizione di cui al citato d.l. n. 240 del 2000; né, infine, l’equiparazione tra i servizi di insegnamento prestati in istituti statali o in istituti non statali si è verificata, in quanto solo a decorrere dal 1° settembre 2000 tale differenziazione è stata abbandonata. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. - In tema di limiti alla portata retroattiva delle leggi interpretative alla luce del principio di ragionevolezza, sentenze citate nn. 291/2003, 525/2000, 229/1999, 421 e 376/1995.

Massima n. 28513

La norma censurata è ispirata all’esigenza di tutelare l’affidamento di coloro che hanno conseguito l’immissione in ruolo, sulla base della normativa regolamentare nella sua versione originaria e delle graduatorie formate in applicazione di tale normativa, ne consegue che le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nell’attualità dal diritto alla sua permanenza sono ben più rilevanti rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in graduatoria). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, seconda sezione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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