Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2004
Corte cost., sent. 16 gennaio 2004, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2004
- Data di deposito
- 16 gennaio 2004
- Data di decisione
- 10 gennaio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:16
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 25, comma 10, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28284
La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, restando riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con il medesimo ricorso.
Massima n. 28285
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 deve essere esaminata e decisa alla stregua del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione: rilevano, al riguardo, da un lato, i nuovi principi relativi alla attribuzione delle funzioni legislative a Stato e Regioni e delle funzioni amministrative a Comuni, altri enti locali, Regioni e Stato; dall'altro lato, i nuovi principi in tema di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.
Massima n. 28286
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni, rinviando ad un regolamento governativo, da emanare sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la disciplina delle modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo “tra gli enti interessati“. Non possono, infatti, trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma, della Costituzione: i quali, peraltro, debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi a finalità di perequazione e garanzia, e comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. Né sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta, invece, alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto, quanto alle competenze concorrenti, dei principi fondamentali della legge dello Stato: la norma impugnata non prevede, peraltro, alcun ruolo delle Regioni volta a volta interessate nella attribuzione dei finanziamenti, limitandosi a chiamare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (nemmeno la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata) ad esprimere un parere sul regolamento di attuazione. – In tema di “programmi integrati“, di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, citata la sentenza n. 393/1992, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 3, 4, 5, 6 e 7 di detta legge, per violazione delle competenze regionali in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica. – A proposito dell'inammissibilità di un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 in tema di “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio“, citata la sentenza n. 507/2002. – Sulla non ammissibilità di discipline autonome di singole Regioni o enti locali in materia di tributi locali in assenza di un preventivo intervento del legislatore statale che detti principi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, citate le sentenze n. 296, n. 297 e n. 311/2003. – Sulla non configurabilità dell'interesse nazionale come limite autonomo della legislazione regionale né come autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale, citate le sentenze n. 303 e n. 370/2003. – A proposito della caducazione di altre norme contenute nella stessa legge, ricordate le sentenze n. 370/2003 e n. 13/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate col ricorso in epigrafe,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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