Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2004

Corte cost., sent. 16 gennaio 2004, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2004
Data di deposito
16 gennaio 2004
Data di decisione
10 gennaio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:16

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 25, comma 10, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28284

La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, restando riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con il medesimo ricorso.

Massima n. 28285

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 deve essere esaminata e decisa alla stregua del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione: rilevano, al riguardo, da un lato, i nuovi principi relativi alla attribuzione delle funzioni legislative a Stato e Regioni e delle funzioni amministrative a Comuni, altri enti locali, Regioni e Stato; dall'altro lato, i nuovi principi in tema di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Massima n. 28286

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni, rinviando ad un regolamento governativo, da emanare sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la disciplina delle modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo “tra gli enti interessati“. Non possono, infatti, trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma, della Costituzione: i quali, peraltro, debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi a finalità di perequazione e garanzia, e comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. Né sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta, invece, alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto, quanto alle competenze concorrenti, dei principi fondamentali della legge dello Stato: la norma impugnata non prevede, peraltro, alcun ruolo delle Regioni volta a volta interessate nella attribuzione dei finanziamenti, limitandosi a chiamare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (nemmeno la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata) ad esprimere un parere sul regolamento di attuazione. – In tema di “programmi integrati“, di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, citata la sentenza n. 393/1992, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 3, 4, 5, 6 e 7 di detta legge, per violazione delle competenze regionali in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica. – A proposito dell'inammissibilità di un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 in tema di “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio“, citata la sentenza n. 507/2002. – Sulla non ammissibilità di discipline autonome di singole Regioni o enti locali in materia di tributi locali in assenza di un preventivo intervento del legislatore statale che detti principi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, citate le sentenze n. 296, n. 297 e n. 311/2003. – Sulla non configurabilità dell'interesse nazionale come limite autonomo della legislazione regionale né come autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale, citate le sentenze n. 303 e n. 370/2003. – A proposito della caducazione di altre norme contenute nella stessa legge, ricordate le sentenze n. 370/2003 e n. 13/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate col ricorso in epigrafe,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze