Corte costituzionale

Sentenza n. 147/2004

Corte cost., sent. 25 maggio 2004, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/2004
Data di deposito
25 maggio 2004
Data di decisione
13 maggio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:147

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28467

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all’art. 11 del codice di procedura penale. La norma – in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – assume, infatti, come preminente, l’esigenza di tutelare l’imparzialità-terzietà del giudice, concepita in termini del tutto astratti e generali, omettendo di effettuare una valutazione selettiva necessaria a garantire una tutela giurisdizionale correlata alle peculiarità dei vari tipi di processo, irragionevolmente confondendole in una indifferenziata disciplina uniforme. Non vengono, tuttavia, coinvolte dalla dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione le altre norme che – in via autonoma e indipendentemente da essa – sottraggono alle ordinarie regole di competenza territoriale alcuni tipi di cause civili riguardanti magistrati e concernenti l’esercizio delle loro funzioni. - Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all’art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998. - Sulla necessità di tener conto, per il suo carattere generale, delle caratteristiche del processo esecutivo, è richiamata la sentenza n. 444/2002. - Sulla inammissibilità della questione relativa alla possibilità di restringere l’ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto,abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate, in quanto comporterebbe una pronunzia additiva, viene richiamata la sentenza n. 332/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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