Corte costituzionale
Sentenza n. 147/2004
Corte cost., sent. 25 maggio 2004, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/2004
- Data di deposito
- 25 maggio 2004
- Data di decisione
- 13 maggio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:147
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28467
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all’art. 11 del codice di procedura penale. La norma – in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – assume, infatti, come preminente, l’esigenza di tutelare l’imparzialità-terzietà del giudice, concepita in termini del tutto astratti e generali, omettendo di effettuare una valutazione selettiva necessaria a garantire una tutela giurisdizionale correlata alle peculiarità dei vari tipi di processo, irragionevolmente confondendole in una indifferenziata disciplina uniforme. Non vengono, tuttavia, coinvolte dalla dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione le altre norme che – in via autonoma e indipendentemente da essa – sottraggono alle ordinarie regole di competenza territoriale alcuni tipi di cause civili riguardanti magistrati e concernenti l’esercizio delle loro funzioni. - Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all’art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998. - Sulla necessità di tener conto, per il suo carattere generale, delle caratteristiche del processo esecutivo, è richiamata la sentenza n. 444/2002. - Sulla inammissibilità della questione relativa alla possibilità di restringere l’ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto,abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate, in quanto comporterebbe una pronunzia additiva, viene richiamata la sentenza n. 332/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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