Corte costituzionale

Sentenza n. 135/2004

Corte cost., sent. 7 maggio 2004, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/2004
Data di deposito
7 maggio 2004
Data di decisione
29 aprile 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, lettera d), legge della Regione Liguria n. 10 del 3 marzo 1994
  • art. 8, legge della Regione Liguria n. 10 del 3 marzo 1994
  • art. 27, comma 2, lettera d), legge della Regione Liguria n. 10 del 3 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 28455

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, gli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d) della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Come questa Corte ha già affermato in relazione ad altre norme regionali di contenuto pressoché identico, appare incongruo, rispetto alla finalità perseguita (evitare abusi nella materia in argomento), l’adozione, come parametro di valutazione del cespite immobiliare, del valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tale criterio di valutazione è da considerare ormai superato alla luce delle modifiche in materia di locazioni ad opera della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Risulta, quindi, evidente il carattere arbitrario ed irrazionale della scelta del legislatore ligure, anche in considerazione che la delibera del CIPE 13 marzo 1995 ha eliminato, a questi fini, qualsiasi riferimento al criterio del valore locativo censurato. - V. sentenze citate nn. 176 e 299/2000; 526/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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