Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2004

Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:13

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 22, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 22, comma 4, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28219

Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.

Massima n. 28220

Alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia istruzione (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione), mentre è riservata allo Stato soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” (art. 117, secondo comma, lettera n). Ne consegue che in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, il compito dello Stato è solo quello di fissare principi.

Massima n. 28221

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma della Costituzione, l’art. 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche. Ed invero, la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito delle Regioni, le quali, nelle more dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione e, quindi, nell’ambito delle norme finanziarie attualmente vigenti e delle persistenti competenze dello Stato ed in vista di una compiuta realizzazione del disegno costituzionale, ben possono esercitare le competenze gestorie che la Costituzione ad esse attribuisce. Tuttavia, a fronte di una evidente esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione, qualificato, dalla legge, servizio pubblico essenziale, l’art. 22, comma 3, della legge n. 448 del 2001 deve continuare ad operare fino a quando le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale secondo i tempi ed i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio stesso. - Sentenze citate n. 13/1974 e, da ultimo, n. 376/2002.

Massima n. 28222

L’autonomia delle istituzioni scolastiche non può risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che si limita ad affermare a favore dei docenti già in servizio il principio di preferenza nella assegnazione di ore aggiuntive di insegnamento fino al massimo contrattualmente previsto di 24 ore settimanali, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con ricorso della Regione Emilia-Romagna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 4, della medesima legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze