Corte costituzionale
Sentenza n. 114/2004
Corte cost., sent. 8 aprile 2004, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/2004
- Data di deposito
- 8 aprile 2004
- Data di decisione
- 5 aprile 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 3, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies aggiunto, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28424
Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il rimettente, infatti, dà atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente, di talché il dubbio relativo all’illegittimità costituzionale della norma che contempla detto versamento – sotto il profilo della «grave disparità di trattamento tra i cittadini» – è privo di rilevanza nel giudizio 'a quo'.
Massima n. 28425
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione n. 214 del 2003, che prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Infatti l'eccessività dell'onere pecuniario imposto al ricorrente, generalmente superiore alla misura della sanzione concretamente inflitta, unitamente alla macchinosità del procedimento di deposito ed eventuale restituzione della somma versata, se rapportate alla effettiva mancanza di qualsiasi collegamento con le caratteristiche di massima semplificazione e gratuità che contraddistinguono il procedimento giurisdizionale in questione, fanno sì che l’imposizione in via generalizzata – da parte della norma censurata – del suddetto onere a carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali si risolve in un ostacolo, privo di ragionevole giustificazione, che finisce per scoraggiare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Restano pertanto assorbite le censure sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 996 del 2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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