Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/2004
Corte cost., ord. 12 marzo 2004, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/2004
- Data di deposito
- 12 marzo 2004
- Data di decisione
- 8 marzo 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, quinquies aggiunto, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 15, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 28401
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato al solo fine di conseguire un avallo interpretativo. – In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 289 e n. 109/2003 e n. 472/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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