Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/2004
Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/2004
- Data di deposito
- 9 marzo 2004
- Data di decisione
- 26 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:89
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28397
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente l’impugnazione tardiva dell’atto impositivo da parte del contribuente che non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione dello stesso. Il rimettente, infatti, afferma apoditticamente la rilevanza della questione attribuendo, contrariamente all’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, allo stato di detenzione all’estero la valenza di una causa di forza maggiore, non indicandone tuttavia le ragioni; con la conseguenza che il difetto di plausibile motivazione relativamente al profilo anzidetto si traduce in un vizio di motivazione sulla rilevanza della questione. – Sulle caratteristiche che l'ordinanza di rimessione deve possedere in punto di motivazione sulla rilevanza della questione v. le richiamate ordinanze n. 207, n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205 e n. 43/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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