Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/2004

Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/2004
Data di deposito
9 marzo 2004
Data di decisione
26 febbraio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:89

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28397

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente l’impugnazione tardiva dell’atto impositivo da parte del contribuente che non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione dello stesso. Il rimettente, infatti, afferma apoditticamente la rilevanza della questione attribuendo, contrariamente all’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, allo stato di detenzione all’estero la valenza di una causa di forza maggiore, non indicandone tuttavia le ragioni; con la conseguenza che il difetto di plausibile motivazione relativamente al profilo anzidetto si traduce in un vizio di motivazione sulla rilevanza della questione. – Sulle caratteristiche che l'ordinanza di rimessione deve possedere in punto di motivazione sulla rilevanza della questione v. le richiamate ordinanze n. 207, n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205 e n. 43/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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