Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2004
Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2004
- Data di deposito
- 9 marzo 2004
- Data di decisione
- 26 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 58-quater, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 58-quater, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 28395
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui introduce un generale divieto di ammissione a determinati benefici penitenziari per i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, prima che siano decorsi tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. Nel censurare la rigidità della durata del divieto scaturente dalla revoca, infatti, il giudice 'a quo' omette di considerare che la preclusione triennale consegue ad una revoca delle misure alternative alla detenzione che non è “automatica”, bensì basata su di una valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa allo stesso applicata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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