Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/2004

Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
87/2004
Data di deposito
9 marzo 2004
Data di decisione
26 febbraio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58-quater, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 58-quater, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 28395

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui introduce un generale divieto di ammissione a determinati benefici penitenziari per i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, prima che siano decorsi tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. Nel censurare la rigidità della durata del divieto scaturente dalla revoca, infatti, il giudice 'a quo' omette di considerare che la preclusione triennale consegue ad una revoca delle misure alternative alla detenzione che non è “automatica”, bensì basata su di una valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa allo stesso applicata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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