Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2004
Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, come sostituito, legge n. 77 del 12 febbraio 1955
- art. 2, comma 1, legge n. 235 del 18 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28394
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione, nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario protestato, che abbia pagato capitale, interessi, penale e spese nel termine di cui all’art. 8 della legge n. 386 del 1990, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, a differenza di quanto invece previsto a favore di colui nei cui confronti sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario. La medesima questione, infatti, è stata già scrutinata con la sentenza n. 70 del 2003, che ha evidenziato come la peculiare natura di mezzo di pagamento conservata dall’assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale, mentre gli ulteriori parametri costituzionali indicati dal rimettente risultano palesemente incongrui in quanto invocati al fine di denunciare inconvenienti di fatto e non certamente effetti giuridici contrari a Costituzione. – Cfr. la richiamata sentenza n. 70/2003 che ha dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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