Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/2004
Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 10, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 28391
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la questione, relativa alla disciplina della tassazione delle plusvalenze costituite da indennità espropriative ed altri titoli similari, viene prospettata in termini contraddittori – posto che il rimettente censura da un lato la presunta valenza retroattiva delle norme impugnate, dopo avere tuttavia affermato di aderire ad un orientamento giurisprudenziale che smentisce tale assunto –, e in relazione a profili meramente ipotetici o privi di alcuna motivazione circa la loro non manifesta infondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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