Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/2004
Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter aggiunto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28390
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, in quanto – in violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale e del diritto di difesa - punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che "senza giustificato motivo" si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo. Invero la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 2004, né i rimettenti prospettano argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. – Cfr. la richiamata sentenza n. 5/2004 che ha dichiarato non fondata identica questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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