Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/2004

Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
79/2004
Data di deposito
2 marzo 2004
Data di decisione
23 febbraio 2004
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28388

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, limitando viceversa tale possibilità ai soli giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché a quelli già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d’appello. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, nel senso che il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, e compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.

Massima n. 28389

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, limitando viceversa tale possibilità ai soli giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché a quelli già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d’appello. La disposizione censurata, infatti, è stata modificata prima del deposito dell'ordinanza di rimessione dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, nel senso che il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per cui la questione introdotta con la citata ordinanza – che non ha tenuto in considerazione la predetta modifica legislativa – deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione - sezione tributaria (r.o. n. 328 del 2003);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione - sezione quinta civile con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 551 del 2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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