Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/2004
Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28388
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, limitando viceversa tale possibilità ai soli giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché a quelli già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d’appello. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, nel senso che il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, e compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Massima n. 28389
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, limitando viceversa tale possibilità ai soli giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché a quelli già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d’appello. La disposizione censurata, infatti, è stata modificata prima del deposito dell'ordinanza di rimessione dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, nel senso che il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per cui la questione introdotta con la citata ordinanza – che non ha tenuto in considerazione la predetta modifica legislativa – deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione - sezione tributaria (r.o. n. 328 del 2003);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione - sezione quinta civile con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 551 del 2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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