Corte costituzionale
Ordinanza n. 65/2004
Corte cost., ord. 12 febbraio 2004, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 65/2004
- Data di deposito
- 12 febbraio 2004
- Data di decisione
- 9 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 10, legge n. 4 del 14 gennaio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28380
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui si stabilisce che il personale dell’università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma. Infatti, identica questione di legittimità costituzionale, sollevata dal medesimo rimettente in relazione agli stessi parametri, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze n. 163 del 2003 e n. 517 del 2002, né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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