Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/2004

Corte cost., ord. 12 febbraio 2004, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
65/2004
Data di deposito
12 febbraio 2004
Data di decisione
9 febbraio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 10, legge n. 4 del 14 gennaio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 28380

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui si stabilisce che il personale dell’università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma. Infatti, identica questione di legittimità costituzionale, sollevata dal medesimo rimettente in relazione agli stessi parametri, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanze n. 163 del 2003 e n. 517 del 2002, né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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