Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2004

Corte cost., ord. 27 gennaio 2004, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/2004
Data di deposito
27 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:46

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28368

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono l’appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, se da un lato anche la preclusione in capo al pubblico ministero della facoltà di appellare in via incidentale le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato costituisce espressione del principio secondo il quale l’esigenza di un effettiva parità delle parti non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato, trovando il limite all’appello della parte pubblica una sua giustificazione nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, dall’altro lato poi l’intervento richiesto dal giudice 'a quo', volto al riconoscimento in capo al pubblico ministero dell’appello incidentale là dove allo stesso è precluso l’appello in via principale avverso le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, si tradurrebbe nella creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema delle impugnazioni, secondo le quali la non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l’appello principale si spiega per il fatto che l’appello incidentale non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all’appello, ma, al contrario, ne costituisce una particolare espressione. - Cfr. le richiamate ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002 e n. 421/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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