Corte costituzionale
Ordinanza n. 443/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 443
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 443/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:443
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29034
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, norma in forza della quale il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, e dell’art. 271, comma 1, del medesimo codice, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, qualora non siano state osservate le disposizioni di cui al citato art. 268, comma 3. Identica questione, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata dichiarata manifestamente infondata, sulla base del rilievo che l’avere il legislatore privilegiato, per l’effettuazione delle operazioni di intercettazione, l’impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari – dettando una disciplina volta a circoscrivere, con apposite garanzie, l’uso di impianti esterni – non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, escludendosi che rientri tra i compiti della Corte “inseguire” il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento o, addirittura, il superamento delle originarie regole di cautela, trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore, al pari dello stabilire se la violazione delle regole in questione debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell’autorizzazione e all’esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ed escludendosi altresì che le disposizioni censurate incidano sull’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, limitandosi esse a stabilire le “garanzie tecniche” di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, mentre non può istituirsi alcuna utile comparazione con la disciplina delle intercettazioni preventive, di cui all’art. 226 disp. att. cod. proc. pen., le quali, mirando non ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione, sono caratterizzate — proprio in relazione a tale diversità — da una disciplina distinta e da un livello di garanzie complessivamente inferiore rispetto alle intercettazioni regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 266 e seguenti del codice di rito. - Sulla disciplina della localizzazione degli impianti per le intercettazioni telefoniche, v. le citate ordinanze nn. 304/2000, 259/2001 e 209/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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