Corte costituzionale
Ordinanza n. 442/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 442
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 442/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:442
Norme oggetto del giudizio
- art. 513, codice di procedura penale
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
- legge n. 35 del 25 febbraio 2000
- art. 26, comma 4, legge n. 63 del 1° marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29033
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, «nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge» n. 63 del 2001, «così come integrato dalla sentenza 361/98 della Corte Costituzionale», dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità. Identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate e non vengono addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - Sulla disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 4, legge 1 marzo 2001, n. 63, v. la citata ordinanza n. 64/2003. - Sull’applicazione della disciplina del giusto processo ai procedimenti penali in corso, v. la citata sentenza n. 381/2001 e la citata ordinanza 311/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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