Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/2004

Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 442

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
442/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:442

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29033

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, «nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge» n. 63 del 2001, «così come integrato dalla sentenza 361/98 della Corte Costituzionale», dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità. Identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate e non vengono addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - Sulla disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 4, legge 1 marzo 2001, n. 63, v. la citata ordinanza n. 64/2003. - Sull’applicazione della disciplina del giusto processo ai procedimenti penali in corso, v. la citata sentenza n. 381/2001 e la citata ordinanza 311/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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