Corte costituzionale
Ordinanza n. 441/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 441
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 441/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:441
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29032
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che — nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione — il pubblico ministero, prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis del medesimo codice. Premesso che, come già affermato dalla Corte, la funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., è chiaramente quella di consentire una «fase di contraddittorio» tra l’indagato ed il pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini, con conseguente espressa limitazione dell’obbligo di notificazione dell’avviso ai casi in cui il pubblico ministero non debba formulare richiesta di archiviazione, allorquando l’esercizio dell’azione penale consegua all’ordine del giudice di formulare l’imputazione, previsto dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di mancato accoglimento dell’anzidetta richiesta di archiviazione, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell’udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché deve escludersi la prospettata violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Sulla funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, v. le citate ordinanze nn. 460/2002 e 491/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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