Corte costituzionale
Ordinanza n. 440/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 440/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:440
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29031
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in via cautelativa, in riferimento agli articoli 3 e 119 della Costituzione, e al principio di ragionevolezza, per il caso in cui la norma impugnata fosse da interpretare nel senso che dal finanziamento destinato all’AGEA, per i pagamenti connessi all’attuazione di normativa comunitaria, sia da escludere l’organismo pagatore, istituito nel territorio della Regione ricorrente con legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso – come concordemente riconosciuto dalle stesse parti in causa – la disposizione censurata risulta essere stata interpretata e applicata in modo conforme agli evocati parametri costituzionali ed è quindi sopravvenuta una situazione di carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. - Sull’ammissibilità di questioni interpretative nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, v. la citata sentenza n. 228/ 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposta dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3 e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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