Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/2004

Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 440

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
440/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:440

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29031

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in via cautelativa, in riferimento agli articoli 3 e 119 della Costituzione, e al principio di ragionevolezza, per il caso in cui la norma impugnata fosse da interpretare nel senso che dal finanziamento destinato all’AGEA, per i pagamenti connessi all’attuazione di normativa comunitaria, sia da escludere l’organismo pagatore, istituito nel territorio della Regione ricorrente con legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso – come concordemente riconosciuto dalle stesse parti in causa – la disposizione censurata risulta essere stata interpretata e applicata in modo conforme agli evocati parametri costituzionali ed è quindi sopravvenuta una situazione di carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio. - Sull’ammissibilità di questioni interpretative nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, v. la citata sentenza n. 228/ 2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposta dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3 e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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