Corte costituzionale
Ordinanza n. 438/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 438/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:438
Norme oggetto del giudizio
- art. 126, comma 5, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29029
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, in quanto estenderebbe il beneficio di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, in favore dei soci di società cooperative poste in liquidazione o dichiarate insolventi in epoca successiva al termine per la presentazione della domanda, quale fissato nella circolare n. 17 del 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma non anche in favore dei soci di società cooperative già dichiarate insolventi a quella data, i quali tuttavia non avevano presentato tempestiva istanza. La questione risulta infatti sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - e cioè quello secondo il quale la norma impugnata non richiederebbe che la dichiarazione di insolvenza o la messa di liquidazione siano intervenute entro il termine di presentazione della domanda - che conduce a risultati contrastanti con il principio di ragionevolezza, essendo invece evidente che la 'ratio' della norma censurata è solo quella di ammettere a godere del beneficio (sia pure in via subordinata) i soci delle cooperative e dei consorzi tra cooperative sempre che la dichiarazione di insolvenza di tali enti sia intervenuta dopo la data stabilita dal d.m. 2 febbraio 1994, poi annullato, ma pur sempre prima della presentazione della domanda, e ciò al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra i soggetti che avevano presentato tempestiva istanza, derivanti esclusivamente dagli effetti temporaneamente spiegati dal provvedimento illegittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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