Corte costituzionale
Ordinanza n. 434/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 434/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:434
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 57 del 5 marzo 2001
- art. 23, legge n. 273 del 12 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29025
Sono manifestamente inammissibili le questioni legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e dell’art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che dettano norme per la valutazione e la quantificazione del danno biologico in conseguenza di incidenti cagionati dalla circolazione di veicoli, censurati, rispettivamente, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 Cost., e all’art. 3 Cost.. Premesso che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 e il secondo comma dell’art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardano il solo rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la compagnia di assicurazione contro cui lo stesso agisce e che il remittente dà atto di non aver provveduto sulla richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, le questioni risultano sollevate prematuramente, in quanto hanno ad oggetto disposizioni che concernono una ipotetica fase processuale ulteriore, mentre difetta ogni motivazione sull’eventuale applicabilità dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 nel rapporto tra danneggiata e danneggiante. - Sulla inammissibilità di questioni relative a disposizioni la cui applicabilità dipenda da una futura eventualità, vedi le citate ordinanze nn. 566/1990, 85/1998 e 130/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, e dell'art. 23 della della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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