Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/2004

Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 434

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
434/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:434

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 57 del 5 marzo 2001
  • art. 23, legge n. 273 del 12 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29025

Sono manifestamente inammissibili le questioni legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e dell’art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che dettano norme per la valutazione e la quantificazione del danno biologico in conseguenza di incidenti cagionati dalla circolazione di veicoli, censurati, rispettivamente, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 Cost., e all’art. 3 Cost.. Premesso che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 e il secondo comma dell’art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardano il solo rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la compagnia di assicurazione contro cui lo stesso agisce e che il remittente dà atto di non aver provveduto sulla richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, le questioni risultano sollevate prematuramente, in quanto hanno ad oggetto disposizioni che concernono una ipotetica fase processuale ulteriore, mentre difetta ogni motivazione sull’eventuale applicabilità dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001 nel rapporto tra danneggiata e danneggiante. - Sulla inammissibilità di questioni relative a disposizioni la cui applicabilità dipenda da una futura eventualità, vedi le citate ordinanze nn. 566/1990, 85/1998 e 130/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, e dell'art. 23 della della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze