Corte costituzionale
Ordinanza n. 433/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 433/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 5-bis, decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002
- legge di conversione n. 27 del 21 febbraio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29024
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall’art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, censurato, in riferimento all’art. 79 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che esso non si applichi ai ruoli relativi alle somme dovute a titolo di pena pecuniaria”. Premesso che la disposizione censurata, nel prevedere la definizione dei carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive da lui eventualmente effettuate, deve ritenersi riferita ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria dello Stato, e benché l’art. 214 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, preveda che anche la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali avvenga, nel caso di mancato adempimento all’invito di pagamento dell’importo dovuto, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme, l’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 12, tenuto conto della diversa natura delle sanzioni penali e quindi delle pene pecuniarie, la cui estinzione può essere disposta, ai sensi dell’art. 79 Cost., solo con “legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”, impone di escludere che nel suo ambito di applicazione possano essere ricomprese le pene pecuniarie. - Sulla portata della interpretazione costituzionalmente orientata quale generale canone esegetico, vedi le citate sentenze nn. 107/2003, 198/2003 e 44/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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