Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/2004

Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
433/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:433

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 5-bis, decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002
  • legge di conversione n. 27 del 21 febbraio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29024

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall’art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, censurato, in riferimento all’art. 79 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che esso non si applichi ai ruoli relativi alle somme dovute a titolo di pena pecuniaria”. Premesso che la disposizione censurata, nel prevedere la definizione dei carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive da lui eventualmente effettuate, deve ritenersi riferita ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria dello Stato, e benché l’art. 214 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, preveda che anche la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali avvenga, nel caso di mancato adempimento all’invito di pagamento dell’importo dovuto, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme, l’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 12, tenuto conto della diversa natura delle sanzioni penali e quindi delle pene pecuniarie, la cui estinzione può essere disposta, ai sensi dell’art. 79 Cost., solo con “legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”, impone di escludere che nel suo ambito di applicazione possano essere ricomprese le pene pecuniarie. - Sulla portata della interpretazione costituzionalmente orientata quale generale canone esegetico, vedi le citate sentenze nn. 107/2003, 198/2003 e 44/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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